Approfondimenti sui Delitti contro l’Ordine Pubblico
I Delitti contro l’Ordine Pubblico sono disciplinati dal Libro Secondo Titolo Quinto del Codice Penale. Occorre preliminarmente chiarire che per Ordine Pubblico si deve intendere sia un “Ordine in senso Materiale” e quindi ricomprendere tutti quei reati che condizionano la pacifica convivenza degli individui e l’andamento regolare del vivere civile nonché un “Ordine Pubblico in senso Ideale” ovvero l’ordinamento punisce quei reati che vanno a colpire i principi e le istituzioni del nostro ordinamento giuridico. I principali reati contro l’Ordine Pubblico sono: l'Istigazione a Delinquere (il reo è punito per il solo fatto dell'istigazione, e dunque il reato punisce chiunque, pubblicamente, istiga a commettere uno o più reati); l'Istigazione a Disobbedire alle leggi (chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico); l'Istigazione all'odio fra le classi sociali (chiunque pubblicamente istiga all'odio tra le classi sociali); l’Associazione a delinquere (Il rato in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; il reato sussiste per il solo fatto di partecipare all'associazione); l’Associazione di tipo mafioso, camorristico e simili (secondo il 3°comma dell'art. 416 bis si realizza questo tipo di associazione, quando coloro che fanno parte di un sodalizio criminale si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio di voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali). A questa famiglia delittuosa appartengono anche i reati di devastazione e saccheggio, attentato ad impianti di pubblica utilità e pubblica intimidazione.
Istigazione a Delinquere, Associazione per Delinquere e Associazione per Delinquere di Tipo Mafioso
L’ Istigazione a Delinquere, l’associazione per Delinquere e l’associazione per Delinquere di Tipo Mafioso sono alcune tra le figure criminose significative nell’ambito dei Reati contro L’Ordine Pubblico. L’Articolo 414 del Codice Penale disciplina il Reato di Istigazione a Delinquere e punisce “chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito per il solo fatto dell’Istigazione. Detto tipo di reato punisce colui che incita pubblicamente a commettere uno o più reati. Esso è classificabile come un reato comune (ovvero che può essere compiuto da chiunque), di mera condotta ed a forma libera. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico ed è configurabile la circostanza aggravante qualora le condotte vengono tenute per istigare delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità. Gli articoli 416 e 416 bis puniscono invece i reati di associazione per delinquere ed associazione per delinquere di tipo mafioso. Entrambi i reati sono da considerarsi comuni, di pericolo, di mera condotta ed a forma libera ma mentre il primo punisce coloro che si associano per promuovere o costituire un’associazione volta a commettere più delitti, il secondo punisce coloro che si associano per promuovere od organizzare particolare e cioè un’associazione di tipo mafioso. In entrambi i reati vi possono essere delle circostanze aggravanti comuni o speciali come, per esempio, qualora l’associazione costituita sia armata o vi sia un elevato numero di partecipanti.