Il Diritto allo sciopero: Nozioni comuni - Avvocato del lavoro
- Serrata e sciopero: quali le differenze? consulenza legale
- Sciopero nei servizi pubblici essenziali
- Licenziamento lavoratori scioperanti: tutela avvocato
- Chi ha diritto allo sciopero?
- Lo sciopero può diventare reato?
- Scioperi anomali
- Boicottaggio: cos’è?
Comunemente si sente parlare di sciopero inteso come manifestazione dei lavoratori contro qualche distorsione degli equilibri lavorativi, ma occorre inquadrare tale concetto in un’ottica giuridica per comprenderne l’espansione e i limiti di legalità.
Lo sciopero è il principale mezzo di lotta sindacale e anche la principale forma di autotutela dei lavoratori giustificato costituzionalmente in considerazione della debolezza socio economica che contraddistingue il singolo lavoratore rispetto al datore di lavoro. Nella pratica esso consiste nella totale astensione dal lavoro da parte di più lavoratori subordinati e finalizzata ad ottenere specifiche prerogative. Si pensi ad esempio allo sciopero dei dipendenti per stipendi troppo bassi.
Sebbene sia considerato lecito ci sono una serie di limiti oggettivi e soggettivi il cui mancato rispetto comporta la commissione di un reato. In ogni caso, infatti l’esercizio dello sciopero non deve ledere il diritto alla vita, alla salute ed all’incolumità personale, il diritto all’integrità del patrimonio aziendale, e più in genere il diritto dell’imprenditore alla continuazione dell’attività lavorativa.
Serrata e Sciopero: quali le differenze? Consulenza legale
Se da una parte lo sciopero tutela i singoli lavoratori, dall’altro la serrata è lo strumento messo a disposizione per i datori di lavoro al fine di tutelare le proprie ragioni facendo pressione sui singoli dipendenti, sempre nei limiti delle leggi che la regolano.
Concretamente la serrata comporta la chiusura dell’azienda rifiutando la manodopera dei dipendenti ed esercitando così una pressione sugli stessi. Ma la differenza rispetto allo sciopero è soprattutto di natura economica, perché mentre nel primo caso i lavoratori che decidono di scioperare perdono il diritto alla retribuzione, nell’ipotesi della serrata, che non è garantita dalla costituzione, il datore di lavoro deve comunque pagare i lavoratori.
Infatti, la serrata è legittima per legge soltanto quando vi sono lavoratori non aderenti allo sciopero.
Chi ha diritto allo sciopero?
Proprio perché garantito dalla Costituzione, il diritto allo sciopero appartiene alla stragrande maggioranza del lavoratori dipendenti, sia nel settore pubblico che privato, con le uniche eccezioni riguardanti i militari e coloro che appartengono alla Polizia di Stato nelle ore di servizio, per i quali la legge espressamente vieta l’astensione dall’attività lavorativa.
Sciopero nei servizi pubblici essenziali
Tutti sanno che i servizi pubblici essenziali rappresentano quel settore destinato alla realizzazione “essenziali bisogni della collettività”, dunque è necessario contemperare da un lato i diritti della persone, alla vita, alla salute, alla libertà, dall’altro il diritto allo sciopero garantito dall’art 40 della Costituzione. In particolare ai soggetti che decidono di organizzare uno sciopero in questo settore è posto:
- l’obbligo di preavviso, di almeno 10 giorni, e nel quale dovrà essere indicata la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dello sciopero;
- l’obbligo di comunicazione agli utenti nelle forme adeguate, almeno 5 giorni prima dall’inizio dello sciopero.
Se non realizzato con queste modalità lo sciopero nell’ambito dei servizi pubblici essenziali potrebbe risultare illegittimo e configurare addirittura reato, laddove fosse lesivo dell’integrità fisica e morale delle persone.
Lo sciopero può diventare reato?
Nel momento in cui l’astensione dei lavoratori dallo svolgimento dell’attività lavorativa comporta una lesione dei diritti fondamentali della nostra collettività, allora si finisce per commettere reato.
Si pensi allo sciopero nei servizi pubblici essenziali senza un congruo preavviso, che interrompa di colpo il godimento di diritti fondamentali, quali la salute, l’istruzione, il trasporto. In questi casi infatti è evidente il pregiudizio che si arreca alla società e proprio per evitare danni incontenibili la legge prevede che tale sciopero sia lecito solo se organizzato con un preavviso di almeno 10 giorni e soprattutto nei limiti delle regole de CCNL Contratto collettivo nazionale di lavoro, al fine di garantire sempre un servizio minimo.
Inoltre lo stesso Codice Penale prevede che chiunque turbi l’attività lavorativa senza un giustificato motivo è punito con la reclusione da un minimo di un anno 1 ad un massimo di 5 anni. Ma, configura altresì reato l’ipotesi in cui dei lavoratori o terzi estranei invadano l’azienda impedendo a tutti di lavorare, esercitando così violenza e ledendo la libertà individuale.
E allora, se ci si trova in queste situazioni, converrebbe rivolgersi all’azione congiunta di un avvocato penalista e di un avvocato del lavoro al fine di individuare la strategia più solida alla luce di tutti gli interessi in gioco.
Scioperi Anomali
Appurato che lo sciopero sia una forma di autotutela per i lavoratori subordinati garantita per legge, è bene precisare che in alcuni casi le condotte degli scioperanti possono dar luogo a scioperi anomali.
Tra i principali vi sono:
- lo sciopero a scacchiera, operante quando i diversi settori di un’azienda si astengono dall’attività lavorativa in maniera alternativa, con la conseguenza che se a scioperare è il settore a monte, l’attività del settore a valle è impossibile, mentre se avviene il contrario l’attività è improduttiva perché incompleta;
- lo sciopero a singhiozzo, ovvero brevi astensioni dal lavoro che comunque pregiudicano la produzione nel suo complesso;
- lo sciopero delle mansioni, cioè il rifiuto di compiere solo determinate mansioni lavorative.
In questi casi, la consulenza dell’avvocato può agevolare i lavoratori a sostenere le proprie ragioni o meglio indirizzarli verso l’adozione di strategie di sciopero legale ed evitare di mettere in piedi forme illegittime di astensione lavorativa pregiudizievoli per loro stessi.
Boicottaggio: cos’è?
Spesso al concetto di sciopero viene associato quello di boicottaggio, ma è necessario comprendere il meccanismo di quest’ultimo per sottolineare le differenze.
Ci sono moltissimi esempi storici di boicottaggio i cui caratteri salienti sono la creazione di un isolamento economico di alcuni soggetti, intesi sia come singoli individui sia come aziende o addirittura Stati. Non si può non citare, ad esempio, il boicottaggio avvenuto con Gandhi che invitò le persone a cucirsi i vestiti autonomamente per mettere in ginocchio le fabbriche di vestiti inglesi.
Il tratto comune allo sciopero è la protesta che ne è alla base, però in Italia il boicottaggio è in linea di massima vietato ed integra reato ma solo a determinate condizioni. Nello specifico infatti commette un delitto di questo genere chi induce una collettività a non comprare prodotti di una determinata azienda portandola al collasso oppure che impone con la forza dei partiti o delle organizzazioni lavorative a non stipulare contratti di lavoro con uno specifico datore di lavoro privandolo così della mano d’opera.
Quindi si potrebbe affermare che il boicottaggio diventa reato se fatto mediante propaganda oppure con il supporto di partiti politici o associazioni lavorative.
Licenziamento lavoratori scioperanti: tutela Avvocato
L’avvocato per la tutela dei lavoratori scioperanti è in realtà quel professionista esperto del diritto sindacale che difende la figura del lavoratore da un punto di vista collettivo.
Abbiamo visto nel corso dell’articolo che lo sciopero, se esercitato nei limiti e secondo le regole della legge, non comporta sanzioni nei confronti dei lavoratori che ne prendono parte, ma ben può capitare che il datore di lavoro licenzi i propri dipendenti che hanno scioperato.
Cosa fare in questi casi?
Il primo consiglio utile è quello di rivolgersi subito ad un avvocato giuslavorista, perché con tutta probabilità si tratterà di un licenziamento illegittimo che a sua volta comporta la reintegrazione del posto di lavoro e il risarcimento del danno.
È vietato, infatti, al datore di lavoro licenziare i propri dipendenti per il solo fatto di aver scioperato e l’assenza di questi ultimi sul posto di lavoro non configura un’assenza ingiustificata.
Naturalmente, le valutazioni degli avvocati andranno fatte caso per caso, ma in materia di lavoro subordinato è sempre bene rivolgersi ad un consulente legale per conoscere tutti i propri diritti ed evitare di soccombere alla forza economica del datore di lavoro.
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