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Delitti contro il Sentimento per gli Animali – Consulenza Legale


delitti contro il sentimento per gli Animali sono disciplinati dal Codice Penale nel Libro IX-Bis.

Detto titolo è stato introdotto dalla Legge n. 189 del 20 luglio 2004 che, appunto, si occupa della tutela giuridica degli animali. Come più volte ribadito, la giurisprudenza è una scienza duttile che tende ad adattarsi alle evoluzioni del tessuto sociale e anche in questo specifico ambito non ha potuto non ascoltare le richieste della collettività divenuta molto più sensibile nei confronti degli animali.

Ovviamente per “Animale” deve intendersi non il semplice oggetto del reato, né un bene patrimoniale, bensì il singolo essere vivente che in quanto tale è dotato di una propria sensibilità psicofisica. Dunque, in questi reati l’oggetto giuridico tutelato è il sentimento delle persone verso gli animali e la consumazione del reato avviene sia nel caso in cui si cagioni la morte dell’animale sia nel momento in cui si verifichi anche solo l’organizzazione dell’evento che cagiona un danno o una lesione all’animale.

Resta fermo però che nel nostro ordinamento giuridico gli animali non hanno una propria soggettività, per questo possono godere di una tutela per così dire indiretta e infatti ciò che viene tutelato è il rispetto verso il sentimento degli animali, inteso come sentimento di pietà.

I singoli reati contro il sentimento degli animalimaltrattamento animali

In tutti i reati contro il Sentimento per gli animali è configurabile il tentativo e l’elemento soggettivo facente capo al colpevole è anche solo il dolo generico. Sono poi previste delle circostanze aggravanti - come per esempio nel caso di comportamenti tenuti dal reo che cagionino la morte dell’animale - che rendono più elevata la pena.

Le principali figure criminose che troviamo nei delitti contro il sentimento per gli animali sono:

- Uccisione di animali (è punito chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale);

- Maltrattamento di animali (la legge punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche);

- Spettacoli o manifestazioni vietati (Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito);

- Divieto di combattimenti tra animali (la legge punisce chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica).

Si tratta di ipotesi molto crudeli, che è doveroso denunciare quando se ne ha conoscenza e la consulenza legale di un avvocato può essere utile in primis per comprendere in quale delle circostanze sopra elencate ci si trovi, e in secondo luogo per garantire la giusta punizione dei colpevoli.

La legge punisce il maltrattamento degli animali

L’articolo 544-ter del codice penale punisce il Maltrattamento di animali e recita:

“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

In particolare la legge punisce quei comportamenti che integrano:

- una lesione, intesa non soltanto fisica ad esempio con ferite, lividi ma anche psicologica, ad esempio quando è chiara la paura impressa all’animale e la sua condizione di patimento;

- delle sevizie, intese come ogni comportamento volto a imporre fatiche o lavori insopportabili e dannosi per la salute dell’animale.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi, ad esempio con percosse, calci, bastonate o anche qualora li si faccia vivere in ambienti sporchi e malsani.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale. Si tratta di una circostanza aggravante che viene presa in considerazione nel caso in cui, a seguito di maltrattamenti, venga causata anche l’uccisione dell’animale.

Maltrattamento degli animali: come procedere? Avvocato penalista

Il reato di maltrattamento di animali rientra nei reati perseguibili d’ufficio, ciò significa che nel momento in cui l’autorità giudiziaria ha avuto notizia di tale crimine, ha il potere di procedere automaticamente nelle prime indagini, senza che sia necessario un ulteriore impulso da parte delle vittime, ad esempio con una specifica denuncia o con un querela.

Ma l’autorità giudiziaria come viene a conoscenza del reato? In realtà chiunque può segnalare la notizia di reato, attraverso una segnalazione alla polizia, ai carabinieri, alla forestale ecc. ma spesso la segnalazione viene presentata alle associazioni animaliste il cui obiettivo principale è proprio quello di tutelare attivamente la salute degli animali.

Occorre precisare però, che in linea di massima questa denuncia non è obbligatoria, ma lo diventa qualora ci si accorge di maltrattamenti durante lo svolgimento del proprio lavoro, si pensi ad un veterinario che nel visitare un cagnolino si accorga di ferite e lesioni derivanti da maltrattamenti.

Uccisione degli animali: quando è giustificata?

L’Articolo 544-bis punisce l’Uccisione di animali. Il testo recita che “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni”.

Detto reato è classificato come reato comune in quanto può essere commesso da chiunque ed è a forma libera perché ciò che determina la punibilità è l’accadimento dell’evento “morte” dell’animale indipendentemente da come esso sia stato provocato.

In alcune circostanze l’uccisione degli animali è giustificata da una necessità sociale, ma si tratta di ipotesi tassative. In particolare non si commette reato se l’uccisione degli animali è finalizzata alla caccia, alla pesca, all’allevamento, alla macellazione, al trasporto, alla sperimentazione scientifica sugli stessi, all’attività̀ circense, di giardini zoologici, nonché in tutti gli altri casi previsti da altre leggi speciali in materia di animali.

Reati contro le specie selvatiche protette

Un’ipotesi particolare di uccisione di animali è quella che riguarda le specie protette, disciplinata infatti dall’art 727-bis del codice penale che in verità punisce oltre all’uccisione di animali anche la distruzione, la cattura, il prelievo, la detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Chi commette un simile reato è punito con l'arresto da 1 a 6 mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Occorre ricordare che, nonostante ci sia una tutela abbastanza incisiva per quanto riguarda gli animali, rimane ferma la negazione verso di loro di una vera soggettività. Di conseguenza ciò che si garantisce è il rispetto per il sentimento degli animali, inteso come sentimento di pietà.

Organizzazione di spettacoli con sevizie per animali

L’Art. 544-quater punisce invece gli organizzatori o i semplici promotori di Spettacoli o manifestazioni vietate. L’articolo prevede infatti che:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale”.

Il pregio di questa norma è sicuramente la presenza di pene più aspre rispetto al passato, tuttavia è impossibile non sottolineare che oggi, invece, non è più punita la partecipazione ai combattimenti e alle competizioni vietate, lasciano così spazio ad una vasta categoria di soggetti che con le loro domande sollecitano l’organizzazione di questi eventi clandestini, ma restano impuniti.

Allora è qui che diventa fondamentale il ruolo dell’avvocato penalista. È inconcepibile che al giorno d’oggi, in un mondo tanto evoluto su alcuni fronti, si debba assistere ancora a crudeltà preistoriche, a volte compiute per solo divertimento, se così si può definire, di persone incoscienti.

Divieto di combattimento tra animali

Infine, l’Art 544-quinquies prevede il Divieto di combattimenti tra animali e recita:” Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Inoltre, chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Quando c’è confisca di animale?

La confisca dell’animale è una misura di protezione predisposta dalla legge che si applica qualora una persona sia condannata per delitto contro il sentimento degli animali, fatta salva la possibilità di dimostrare che l’animale in questione appartenga a persona diversa rispetto a quella che ha commesso il crimine.

Al riguardo, l’Art. 544-sexies dispone che:

“Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Si prevede inoltre che sia disposta la sospensione da 3 mesi a 3 anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime”.

Avvocato penalista: reati contro il sentimento per gli animali

L’obiettivo primario della legge è quello di garantire il benessere di una comunità e la nostra comunità è oggi formata non solo da esseri umani, ma anche dai nostri tanto amati animali, che spesso ci riempiono la vita.

È vero che non è loro riconosciuta soggettività giuridica, ma è innegabile la forte presenza che hanno nella nostra società e insieme alle associazioni animaliste l’obiettivo della legge è quello di costruire un mondo migliore in cui ci sia posto anche per gli animali.

Ci sono professionisti legali specializzati in questo settore, che hanno a cuore la materia e che sono disponibili, al fianco delle autorità giudiziarie, ad affrontare processi contro i criminali che si macchiano di maltrattamenti, lesioni, uccisioni ecc. nei confronti degli animali.

Il primo passo fondamentale è denunciare la notizia alle autorità competenti, solo così è possibile scongiurare futuri delitti e tutelare l’integrità fisica e mentale degli animali.

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