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Tutela penale dei sentimenti


Da sempre è oggetto di discussione se il diritto penale intervenga per tutelare i sentimenti, intesi proprio come stati d’animo, emozioni vive nella coscienza delle persone.

I sentimenti dei singoli o della collettività possono essere e spesso sono realtà ben afferrabili, anche molto forti e che pretendono di essere riconosciute e tutelate dall’ordinamento giuridico.

A rendere problematica la tutela dei sentimenti quali stati psicologici dell’animo umano non è tanto l’assenza della loro configurazione come reati, ma piuttosto la necessità di individuare il limite entro cui la manifestazione di un proprio pensiero in una società aperta possa ledere il sentimento di altri.

Certamente, in relazione a questo ambito, ci sono una serie di delitti “tipizzati”, nel senso che hanno delle caratteristiche evidenti e specifiche sanzioni correlate. Ci si riferisce ai delitti contro il sentimento religioso e ai delitti contro la pietà dei defunti.

In circostanze come queste, il ruolo dell’Avvocato penalista non si esaurisce nella mera difesa del cliente, ma mira ad interpretare il caso specifico, ad analizzarlo in relazione alla dinamica dei fatti e ad individuare le sanzioni applicabili.

I Delitti contro il sentimento religioso: caratteri generaliavvocato religione

Nel nostro Codice Penale è presente un corpo di norme riferite a reati di rara applicazione nei tempi moderni ma che hanno un fortissimo valore simbolico, si tratta appunto dei delitti contro il sentimento religioso i quali sono inquadrati nell’ambito dei “reati d’opinione”. Non a caso l’elemento centrale di tali delitti è costituito dal “vilipendio”, ovvero l’espressione di un’opinione di disprezzo.

I Delitti contro il sentimento religioso sono disciplinati dal Titolo Quarto del Codice Penale. A sua volta detto titolo è diviso in Delitti contro le confessioni religiose e Delitti contro la pietà dei defunti.

Nei Delitti contro le confessioni religiose troviamo un serie di reati compiuti contro le confessioni religiose intese in senso proprio ma anche intese contro le persone che appartengono ad una determinata confessione religiosa, ai beni che appartengono ad una confessione religiosa o, ancora, ai delitti contro il turbamento di una confessione religiosa. L’articolo 404 Cod. Penale punisce, infatti, chiunque in un luogo destinato al culto o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato mediante vilipendio di cose oggetto di culto o destinate all’esercizio dello stesso. Il successivo articolo 405 Codice Penale punisce, invece, chiunque impedisca o turbi l’esercizio di funzioni di culto o religiose.

Quando si offende una religione? Avvocato penalista risponde

Innanzitutto, il sentimento religioso è un valore della coscienza, conseguente ad una scelta personalissima del singolo nell'abbracciare una fede, quindi la scelta di aderire al cristianesimo, all’induismo, al buddismo, al cattolicesimo, all’islamismo ecc.

Ogniqualvolta vi sia disprezzo, offesa, spregio per la religione che si professa, da parte di una persona nei confronti di un’altra è possibile che si configuri tale reato. È anche vero però che l’offesa vera e propria non c’è in caso di mera critica o di espressione di un proprio punto di vista che magari sia in contrato con la religione professata da altre persone.

Al contrario si può parlare di offesa quando ci sono dichiarazioni aspre e violente rivolte in maniera non equivoca verso una persona al fine di screditare la sua confessione religiosa agli occhi di tutti. 

Sono quindi necessarie frasi violente ma anche la consapevolezza di chi le pronuncia di voler istigare ed offendere i destinatari, deve esserci quindi il cosiddetto dolo generico, cioè la volontarietà dell’azione criminosa. 

Com’è evidente si tratta di valutazioni da compiere caso per caso, che un consulente legale esperto farà nell’ottica di una visione d’insieme della situazione, anche perché si tratta di un reato procedibile d’ufficio e per il quale non è richiesta la querela di parte.

Sanzioni per chi offende una confessione religiosa

Forse è bene specificare che oggetto di tutela, inteso come presupposto per l’applicazione delle sanzioni, è e rimane la dimensione della dignità di tutti gli uomini, pur se impropriamente si parla di sentimenti come categoria a sé stante.

Ad ogni modo, sono previste sanzioni monetarie per chi offende una confessione religiosa, e nello specifico:

- una multa da euro 1.000 a euro 5.000 per chiunque offenda pubblicamente una confessione religiosa mediante vilipendio di chi la professa, ad esempio gridando offese verso una persona in pubblica via o in piazza, o comunque in un luogo ove più persone possano sentire;

- una multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto, ad esempio un sacerdote.

Turbamento di una funzione religiosa

Immaginiamo che durante la celebrazione del funerale di un proprio caro, intervenga una persona a bloccare la funzione con dichiarazioni offensive della religione verso il sacerdote e i presenti. Cosa succede?

Inutile sottolineare la lesione di stati d’animo delle persone, che oltre al dolore per la perdita si ritrovano ulteriormente vittime di comportamenti altrui. Si realizza così il reato previsto dall’art. 405 c.c. per il quale è prevista una reclusione fino ad un massimo di 2 anni.

È importante però che i turbamenti avvengano durante la celebrazione delle funzioni religiose, alla presenza di un ministro di culto, ovvero il sacerdote, indipendentemente dal fatto che le funzioni si realizzino all’aperto o al chiuso.

Un buon avvocato ti spiegherà che lo scopo della tutela è quello di difendere non solo le scelte religiose dei singoli, ma nel caso specifico anche la dignità delle persone. Per quanto siano circostanze spiacevoli, la consulenza di un avvocato professionista potrebbe quantomeno aiutare a punire i responsabili.

I Delitti contro la pietà di defunti: le circostanze aggravanti e quelle attenuanti

Il capo secondo del Titolo Quarto contempla, invece, i delitti contro la Pietà dei Defunti ovvero prevede la così detta tutela penale del cadavere e della relativa tomba.

L’articolo 407 del Codice Penale punisce, infatti, chiunque violi una tomba un sepolcro o un’urna; il successivo articolo 408 punisce invece chi, sugli stessi, vi commette vilipendio. L’articolo 409 del Codice Penale punisce, invece, chi compie atti che turbano un servizio funebre mentre il reato di sottrazione, distruzione ed occultamento di cadavere è previsto dall’Articolo 411 Codice Penale.

Detto reato è classificabile come reato:

- comune, in quanto può essere commesso da chiunque,

- di danno poiché si verifica nel momento in cui si compie un determinato danno previsto dalla legge (sia esso di distruzione, soppressione, sottrazione o dispersione di cadavere), ed è

- a forma libera

E’ configurabile, in questa fattispecie, anche il mero tentativo mentre l’elemento soggettivo ricorrente è il dolo generico. L’oggetto giuridico tutelato dalla norma è il sentimento di pietà verso i defunti e se il reato è commesso nei cimiteri o in altri luoghi di sepoltura vi può essere anche un’aggravante.

Le circostanze aggravanti e attenuanti

Nell’ambito dei delitti contro la pietà dei defunti occorre sottolineare la possibilità che si configuri un’aggravante e nello specifico per circostanze aggravanti si intendono quelle che determinano un aumento della pena. A loro volta le circostanze aggravanti possono essere comuni e sono, per esempio, l’aver agito per futili motivi, l’avere commesso il reato per occultarne un altro, l’aver approfittato di circostanze di tempo, luogo o di persona tali da ostacolare la difesa pubblica o privata, l’aver aggravato o anche solo tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso.

Al contrario delle circostanze aggravanti vi sono le circostanze attenuanti che determinano, invece, una diminuzione della pena. Tra queste ultime troviamo circostanze attenuanti comuni come l’aver agito in stato di ira o per motivi di particolare valore morale o sociale e quelle generiche che vengono prese in considerazione dal giudice ai fini della rideterminazione della pena. Le circostanze, siano esse aggravanti, che attenuanti possono essere anche in concorso tra loro (concorso di circostanze aggravanti o concorso di circostanze attenuanti) ma si può verificare anche un concorso di circostanze eterogenee e quindi sia di circostanze aggravanti che di circostanze attenuanti.

Sanzioni per delitti contro la pietà dei defunti: consulenza legale

Naturalmente, le punizioni per chi si macchia di reati del genere, variano in base ai comportamenti assunti più o meno gravi. Di seguito cercheremo di sintetizzare le sanzioni più comuni:

- Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni;

- se si commette un atto di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri, la pena prevista è la reclusione da 1 a 3 anni;

- se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da 3 a 6 anni;

- In caso di dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è prevista la reclusione da 2 mesi a 1 anno e con la multa da euro 2.582 a euro 12.911.

Ottenere una consulenza da uno Studio legale specializzato può essere utile sia se ci si trova nella posizione di vittima dell’accaduto, sia se si hanno le vesti del colpevole al fine di controllare che la punizione stabilita dal giudice sia proporzionata alla condotta assunta.

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