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Le misure di prevenzione - Consulenza legale


Le misure di prevenzione: Avvocato Penalista

Le misure di prevenzione sono misure speciali e preventive, di natura formalmente amministrativa e dirette ad evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti considerati socialmente pericolosi.

L’aspetto particolare sta nel fatto che tali misure vengono applicate indipendentemente dalla commissione di un reato e questo ha determinato una difficoltà nell’inquadramento giuridico. Spesso infatti queste misure cono state utilizzate come strumento di controllo sociale di tipo sostanzialmente repressivo.

Per dare un’idea concreta, le suddette misure si applicano a coloro che:

- debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;

- per la condotta o il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente con proventi di attività delittuose;

- per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano dediti alla commissione di reati che offendano o mettano in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza e l’integrità pubblica.

Quando scattano le misure di prevenzione

Dall’elenco contenuto nel paragrafo precedente emergono due aspetti fondamentali che vanno sottolineati e cioè:

- la presenza di elementi di fatto, quindi in linea teorica le misure di prevenzione non dovrebbero mai essere applicate sulla base di meri sospetti o labili indizi di pericolosità;

- il riferimento ad attività che potenzialmente costituiscono illecito penale.

Il carattere rilevante di queste misure è che esse sono collegate ad atti preparatori che possono ricollegarsi anche ad uno specifico comportamento e non solo ad una soggettiva pericolosità del soggetto. Si parla infatti di atti preparatori in relazione ad un’attività che si manifesta all’esterno ma che non è ancora giunta alla fase esecutiva del reato, cioè si fondano su una direzione degli atti in senso oggettivo verso la condotta criminosa.

Facciamo l’esempio di un uomo che si trova di fronte ad una banca per fare sopralluoghi, per conoscere le entrate e gli orari di lavoro e in più ha con sé delle armi. Non gli resta che attendere il momento più propizio per decidersi ad entrare in azione, quindi chiaramente sta per commettere una rapina. Tutto ciò è sufficiente per consentire alla polizia locale di intervenire.

Applicazione delle singole misure

Nel concreto quali sono le misure di prevenzione?

In primo luogo l’ “Avviso orale”, ovvero una forma di diffida emessa dal Questore nei confronti di una persona per avvisarla che esistono sospetti a suo carico e invitarla a tenere un comportamento conforme alla legge. Quanto agli effetti, tale provvedimento è volto a porsi come presupposto per la richiesta di applicazione della sorveglianza speciale nei confronti degli avvisati che non abbiano cambiato la loro condotta. Ha un’efficacia temporale limitata a non più di 3 anni ed è revocabile in qualunque momento a richiesta dell’interessato, preferibilmente assistito da un avvocato.

In secondo luogo, il “rimpatrio con foglio di via obbligatorio”, in forza del quale se ci sono persone pericolose fuori dai loro luoghi di residenza, il Questore può rimandarvele e impedire loro di accedere nel Comune in questione.

In terzo luogo, la “sorveglianza speciale della pubblica sicurezza”, che si applica nei confronti delle persone che hanno già ricevuto l’avviso orale ma, nonostante questo, non abbiano cambiato comportamento oppure più in generale nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza pubblica. A questa misura può essere aggiunto:

- il divieto o l’obbligo di soggiorno in uno o più Comuni, diversi dalla residenza o dimora abituale del sospettato.

La durata della “sorveglianza speciale” non può essere inferiore ad 1 anno, né superiore a 5 anni.

Chi dispone le misure di prevenzione?

Le misure di prevenzione possono essere disposte dal Questore o dall’Autorità giudiziaria, a seconda delle circostanze.

In particolare il Questore può applicare misure:

- nei confronti di un soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica che non si trovi nel suo luogo di residenza, e in questo caso potrà allontanarlo dal Comune e impedirgli di ritornare, obbligandolo a rientrare nella propria residenza, oppure

- verso un soggetto, sempre pericoloso per la sicurezza pubblica ma che si trovi nel luogo di propria residenza. In questo caso il Questore non potrà allontanarlo ma potrà solo inviargli un avviso orale per indurlo a tenere una condotta conforme alla legge.  

L’ Autorità giudiziaria invece applica misure di prevenzione tutte le volte in cui ci si trova dinanzi a:

- sospettati di appartenere ad associazioni mafiose;

- a coloro che da soli o in gruppo compiono atti preparatori a fini terroristici, con l’ulteriore obiettivo di sovvertire l’ordinamento dello Stato;

- ai soggetti che sono sospettati di appartenere ad associazioni a delinquere;

- agli stessi soggetti cui è il Questore che può applicare le misure preventive.

Non si tratta di un elenco esaustivo, ma solo si una panoramica dei casi più comuni e di più facile comprensione. Saranno poi l’avvocato e i giudici a dover analizzare di volta in volta la circostanza specifica e individuare il reato con la relativa sanzione.

Avvocato penalista per la prevenzione Antimafia

Purtroppo la realtà odierna registra ancora una forte presenza di organizzazioni mafiose sul territorio nazionale e ciò oltre ad essere uno dei rischi primari per l’incolumità personale, è anche uno strumento di distorsione degli equilibri politico – sociali – economici. 

Nel corso del tempo l’ambito di applicazione delle misure di prevenzione è stato via via ampliato con una serie di provvedimenti legislativi che nello specifico hanno esteso l’applicazione delle misure speciali di prevenzione personale agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose.

In realtà, la prevenzione antimafia è stata potenziata con la legge 13 settembre 1982 n. 646 (cd. Rognoni-La Torre), la cui parte più innovativa è costituita, oltre che dalla creazione del reato di associazione mafiosa, dall’introduzione di misure patrimoniali, che sicuramente sono le più idonee per combattere le associazioni mafiose.

Dunque, queste misure sono il sequestro e la confisca dei patrimoni di sospetta provenienza illecita.

Inoltre le misure patrimoniali sono applicabili a prescindere da quelle personali, per questo uno stesso soggetto può essere destinatario contemporaneamente sia di una sorveglianza speciale sia di un sequestro di beni.

Il sequestro e la confisca: difesa dell’ avvocato

In materia di prevenzione antimafia, ciò che rileva è la pericolosità dei patrimoni riconducibili a contesti illeciti, proprio perché rappresentano il motore di tutta l’attività criminosa che per l’appunto è fondata sul potere economico.

In particolare, il sequestro è un provvedimento di natura provvisoria e cautelare disposto dal Tribunale, anche d’ufficio, su quei beni per i quali vi sia motivo di ritenere che gli stessi siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Si pensi ad esempio ad una concessionaria che acquisti automobili, per poi rivenderle, con soldi derivanti da una rapina, al fine di farne perdere le tracce.

La confisca è invece successiva al sequestro e si applica qualora non sia stata dimostrata la legittima provenienza dei beni. Tale misura preventiva comporta la devoluzione allo Stato dei beni mobili, immobili ecc. che ne sono oggetto.

In questi casi la difesa dell’avvocato penalista consiste nel dimostrare al giudice la legittima provenienza dei beni, ad esempio mediante documentazioni, in virtù dell’attività imprenditoriale svolta dal soggetto sospettato ecc.

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