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Responsabilità degli insegnanti: quali sono


Quando denunciare un insegnante?

Durante tutto il periodo in cui un alunno è affidato alla scuola, il docente ne è responsabile sotto diversi aspetti:

- responsabilità civile per i danni eventualmente causati allo studente

- culpa in vigilando, relativamente al dovere di vigilanza, che diventa massimo nei confronti della scuola dell’infanzia o di alunni con disabilità

- responsabilità per danno da autolesione, quando l’alunno causa un danno a se stesso, e in questi casi evidentemente manca la vigilanza dell’insegnante

- responsabilità disciplinare

- responsabilità penale

- responsabilità contro la Pubblica Amministrazione

- responsabilità patrimoniale.

In verità, due sono le condotte che interessano maggiormente il rapporto tra insegnanti e alunni e cioè: l’abuso dei mezzi di correzione e i maltrattamenti fisici o psicologici.

Quando denunciare un insegnante

L’uso delle mani o le mortificazioni in pubblico possono costituire reato contro gli alunni, ma non sempre.

Se il gesto è solo simbolico, ad esempio uno schiaffetto sulla nuca, un rimprovero ad alta voce che comunque non provocano danni e conseguenze permanenti allo scolaro, non si può denunciare l’insegnante, perché si rientra nell’utilizzo dei mezzi di correzione per la crescita del bambino.

Quando, invece, la violenza fisica o psicologica causa conseguenze gravi e permanenti all’alunno, l’insegnante può essere denunciato per abuso di mezzi di correzione. Questo reato parte da una condotta o meglio da un intento lecito, ossia quello di correggere il comportamento dell’alunno ma poi sfocia nell’illecito.

Se poi, l’uso della violenza da parte dell’insegnate è continuo e ripetuto nel tempo, allora scatta il reato più grave dei maltrattamenti personali.

Insegnante picchia l’alunno: è reato?

Se l’insegnante picchia l’alunno ripetutamente, rischia di commettere il reato di maltrattamenti fisici e la pena prevista è pari alla reclusione da 3 a 7 anni, che potrà essere aumentata fino alla metà se questi atti sono stati commessi nei confronti di un alunno minorenne.

Certamente il reato di maltrattamenti implica che vi siano stati una pluralità di atti continui nel tempo e chi essi abbiano determinato una sofferenza fisica e morale dello scolaro. Non rientra in questo reato né lo schiaffetto singolo, né un episodio sporadico.

L’avvocato, con una serie di prove dovrà dimostrare il compimento del reato, ad esempio foto di lividi e percosse, instabilità del bambino, paura dello stesso di recarsi a scuola ecc. e se necessario il giudice potrà ascoltare anche le dichiarazioni dell’alunno.

Ai fini del reato e della condanna non rileva l’intenzione dell’insegnante che ad esempio potrebbe difendersi affermando di aver agito solo per finalità educative e nell’interesse della crescita dell’alunno.

Quando un insegnante fa violenza psicologica

Anche in questo caso, occorre valutare in concreto la situazione e l’accaduto.

In genere, il rimprovero dell’insegnante non è un reato, anzi la semplice strigliata a volte è anche utile agli alunni pigri o maleducati.

Tuttavia, se il rimprovero si trasforma in offese, insulti, cattive parole ecc. tanto sa turbare la sensibilità del bambino, allora potrebbe rientrare nella cosiddetta calunnia che è piuttosto un illecito civile per il quale si richiede al massimo il risarcimento dei danni.

Quando invece, le ramanzine, le offese diventano una costante nelle ore di lezione l’insegnante può essere denunciato per abuso dei mezzi di correzione.

Avvocato: posso fare causa alla scuola?

Mentre l’insegnante è responsabile durante le ore di servizio, la scuola intesa come istituto lo diventa nel momento in cui gli alunni escono dalla classe fino a che gli stessi non lascino l’istituto. Questo per quanto riguarda eventuali incidenti fisici.

Tuttavia, quanto ai comportamenti degli insegnanti, la scuola è e resta responsabile perché deve vigilare ad opera del dirigente scolastico sull’operato degli stessi quali dipendenti dell’istituto.

Se, infatti, la scuola non garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni singolo alunno, i genitori possono tutelarsi ricorrendo alla legge. Stessa cosa se, invece, la scuola non garantisce un’adeguata preparazione agli studenti, ad esempio perché i docenti sono poco competenti.

È quindi, come prima cosa è consigliabile che i genitori agiscano in via stragiudiziale inviando una lettera al preside dell’istituto in cui si spiega l’accaduto, ad esempio danni riportati al bambino, violenze fisiche o morali ecc.

Se la scuola non collabora avviando una pratica assicurativa e mettendo fine agli episodi denunciati, allora sarà opportuno rivolgersi ad un avvocato specializzato e avviare una causa in Tribunale.

Come fare un esposto contro un insegnante?

È bene sapere prima di tutto che il singolo genitore anche insieme ad altri può presentare un esposto in carta libera contro l’insegnante che assuma comportamenti non consoni all’interno delle aule.

Questa comunicazione è il cosiddetto esposto presentato al Provveditorato agli studi, ossia l’ufficio scolastico regionale, e ha lo scopo di mettere fine alla condotta lesiva.

Certo però, l’esposto è diverso dalla denuncia, quest’ultima infatti potrebbe sfociare in una condanna penale a carico dell’insegnante e se non è strettamente necessario, non è molto consigliabile. Si pensi anche all’esito opposto e cioè all’insussistenza di reati, il che comporterebbe gravi sanzioni per chi ha denunciato l’insegnante.

Con l’esposto invece, il responsabile dell’ufficio scolastico regionale valuterà i fatti riportati nella lettera ed eventualmente tutti i documenti e le prove allegate e quando avrà un quadro completo della vicenda prenderà se del caso provvedimenti contro il professore.

Per l’esposto non è obbligatorio un avvocato, ma il suggerimento più sicuro è sempre quello di farsi guidare da un consulente legale, anche perché gli interessi coinvolti sono abbastanza delicati soprattutto se ci sono dei minori.  

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