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Cos’è la tassazione degli atti giudiziari


Avvocato per imposte atti giudiziari

Gli atti giudiziari, ossia tutti quegli atti di contenuto civile, amministrativo o penale che sono emessi dal giudice, dalla cancelleria del tribunale oppure redatti dall'avvocato, per essere efficaci e per poter essere utilizzati in futuro necessitano di essere registrati presso l’Agenzia delle Entrate del Territorio di riferimento, ma chiaramente la registrazione ha dei costi.

Non per tutti gli atti giudiziari c’è obbligo di registrazione, in linea di massima tale obbligo sussiste per:

- le sentenze emesse dal giudice

- le ordinanze

- i decreti

- le citazioni e le convocazioni in Tribunale.

Per fare esempi concreti, devono essere tassate le ordinanze di sfratto, gli atti di precetto, i ricorsi al Tribunale amministrativo regionale cd. “TAR”, e le sentenze in materia penale che sono di certo le più importanti stante la delicatezza degli interessi in gioco.

Come si tassano gli atti

L’imposta di registro viene calcolata al momento della registrazione e varia a seconda del tipo di atto e del valore della causa.

Trattandosi di atti giudiziari essi vengono materialmente prodotti dalla Cancelleria del Tribunale di riferimento, questa provvede ad inviarli all’Agenzia delle entrate la quale successivamente al calcolo dell’imposta comunica il costo da versare e il tempo entro cui effettuare il pagamento.

Occorre sottolineare che la richiesta di registrazione deve essere effettuata entro termini ben precisi che variano a seconda del tipo di atto, ma che comunque vanno da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 20. Si tratta però di un adempimento che deve eseguire il cancelliere non la parte.

L’agenzia delle Entrate invece attribuisce un termine di 60 giorni per effettuare il pagamento a carico della parte decorrenti dal momento di cui sia riceve la notifica del pagamento medesimo.  

Atto non registrato: cosa succede

Finché l’atto giudiziario non è registrato non può essere utilizzato dalle parti, ciò comporta:

- l’impossibilità per il cancelliere di rilasciarne copie o certificati che ne riproducano il contenuto,

- l’impossibilità di allegarlo ad altri provvedimenti e ciò nei fatti pregiudica la sua efficacia;

- l’impossibilità di depositarlo.

Naturalmente, l’avvocato renderà edotto il cliente della necessità di effettuare il versamento, altrimenti si potrebbero vedere vanificati tutti gli sforzi compiuti durante l’intero procedimento.

Non è possibile opporsi all’importo richiesto dall’Agenzia delle Entrate e sulla base di tale opposizione non effettuare il pagamento in quanto il valore dell’imposta è calcolato con meccanismi automatici che dipendono dal tipo di atto e dal valore della controversia.

Avvocato: chi deve pagare le imposte

Da un punto di vista teorico, le spese per la registrazione dell’atto sono a carico della parte soccombente, su cui per la verità gravano tutte le spese di giudizio.

Tuttavia per l’Agenzia delle entrate è indifferente chi paghi dette imposte, l’importante è che l’obbligo venga adempiuto e le somme versate al fine di procedere alla registrazione.

Da un punto di vista pratica, infatti, accade molto più di frequente che sia la parte vittoriosa ad anticipare le spese di registrazione proprio perché ha maggio interesse ad utilizzare il provvedimento in suo favore per i suoi scopi, salvo poi richiedere il rimborso alla parte soccombente.

L’alternativa potrebbe essere quella di inviare un sollecito alla parte sconfitta, da parte del proprio avvocato, e intimarla a pagare le imposte di registrazione rientranti a pieno nelle spese legali.

Come si pagano le imposte giudiziarie

Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato mediante un modello F23 presso una banca o un ufficio postale, oppure online mediante modello F24 entro il termine massimo di 60 giorni.

Nel momento in cui vi sia un ritardo nel pagamento è possibile che l’Agenzia delle entrate applichi una mora ed effettui una seconda comunicazione, fino all’ipotesi in cui vi sia iscrizione a Ruolo delle somme con invio di una cartella esattoriale.

Inoltre, in caso di mancato pagamento si rischia di non poter allegar l’atto ad altro provvedimento, ad esempio non sarà possibile procedere al ricorso in appello senza allegare la sentenza di primo grado, e in più non si potrà ottenere copia del documento medesimo proprio perché non ha ancora efficacia.

Quali atti non vanno tassati

Il pagamento della tassa di registro è esclusa per tutte le sentenze di valore inferiore ad euro 1.033,00 a prescindere dal grado di giudizio o dal giudice adito per la controversia.

Sono inoltre esclusi i provvedimenti per inabilitazione e interdizione, l’omologa del concordato fallimentare, le procedure di recupero crediti ecc.

Sarebbe impossibile fornire un’elencazione esaustiva, ma ad ogni modo sarà l’avvocato incaricato, magari anche con l’ausilio di un avvocato tributarista se necessario, ad indicare al cliente la necessità o meno di pagare la tassa di registro in base al tipo di provvedimento emesso dal giudice e alla causa in corso, dunque è impossibile non essere a conoscenza della sussistenza dell’imposta.

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