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Parcella avvocato: chiarimenti importanti sul pagamento


    Parcella avvocato: chiarimenti importanti sul pagamentoIl pagamento della parcella dell'avvocato è dovuto, ovviamente, indipendentemente dal fatto che si vinca o meno la causa. Una recente sentenza della Cassazione (n. 7037/2020) ha anche chiarito meglio CHI deve pagare l'avvocato. La risposta potrebbe sembrare immediata e intuitiva: paga chi viene difeso. Ma le cose, approfondendo, non stanno sempre così. Il principio che gli ermellini hanno chiarito nel dispositivo riportato è che chi conferisce l'incarico deve pagare l'avvocato. Ebbene potrebbe anche accadere che chi dà il mandato non sia anche la persona il cui interesso viene tutelato dall'azione difensiva. Nel caso di specie la Cassazione ha accolto la pronuncia della Corte di Appello. I giudici del tribunale di secondo grado avevano condannato un avvocato a pagare la parcella del collega per l'attività professionale svolta in favore dell'attore in un giudizio svoltosi di fronte al Giudice di Pace. La fattispecie è servita a ribadire che il contratto di patrocinio non è la stessa cosa della procura alle liti qualora sia possibile distinguere il rapporto interno ed extraprocessuale  tra i due professionisti e se si può dimostrare che la procura rilasciata dal terzo ai due avvocati rappresenti solamente un mezzo per la rappresentanza processuale. Dunque è irrilevante chi dei due difensori abbia ricoperto il ruolo di dominus, nell'eseguire l'incarico. Non sono stati considerati rilevanti neppure l'assegno bancario e la lettera del gennaio 2002, anche perché il cliente aveva affermato di "non aver mai inteso conferire incarico a difensore diverso dal (…) e di non aver mai avuto contatti con l'avvocato (…)." La Cassazione, come sopra anticipato, ha respinto il ricorso sostenendo che la Corte d'Appello ha raggiunto la prova del conferimento dell'incarico professionale da parte del cliente a uno solo dei due avvocati nella causa davanti al Giudice di Pace. Ne consegue l'assunto da cui siamo partiti: " il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguente tenuto al pagamento del corrispettivo."  
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