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Ammendolea Domenico Sergio

Avv. Ammendolea Domenico Sergio

Diritto Civile

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Lo studio si occupa prevalentemente di Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Diritto della Previdenza Sociale, Diritto Scolastico, Infortunistica stradale, Recupero Crediti nazionali, Procedure Concorsuali, Diritto di Famiglia, Proprietà e Diritti Reali, Locazione, Esecuzione mobiliare e immobiliare. L'avv. Domenico Sergio Ammendolea è stato legale di aziende con oltre 15 dipendenti. È stato legale provinciale dell'ANPA, per la quale ha patrocinato le cause dei docenti e del personale ATA, "precari" della scuola pubblica contro il Ministero dell'Istruzione. Il 15 aprile 2015 il Tribunale di Locri (sentenza n. 808/15) ha riconosciuto il diritto all'immissione in ruolo di una precaria "assistente amministrativo". Le cause sono state patrocinate dall'avv. Domenico Sergio Ammendolea. E' legale di diverse pubbliche amministrazioni (Comune di Africo, Comune di Samo, ANAS )

  • Titolo professionale: Avvocato
  • Consiglio dell'ordine: Locri
  • Denominazione studio: Studio Legale Avv. Domenico Sergio Ammendolea
  • Telefono: 0964390525
  • Fax: 0964390525
  • Provincia: Reggio Calabria

Sede primaria: Locri, VIA GAETANO SCIREA, 21 (89044)

Sede secondaria: , ()

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Competenze

Diritto Civile: Usucapione, Responsabilità Civile, Responsabilità medica, Contratti e Obbligazioni.
Diritto di Famiglia: Separazioni e Divorzi, Sfratti per morosità e cessata locazione.
Infortunistica stradale.
Diritto della Previdenza Sociale: Invalidità Civile, Assegno Ordinario di Invalidità, Indennità di Accompagnamento, Assegno Mensile di Assistenza, Indennità di frequenza.
Diritto Penale: Costituzione di Parti Civili.
Diritto Scolastico: Ricorso Card docenti, Assegnazioni provvisorie, Trasferimenti, Illegittima esclusione dalle GPS per errore algoritmo, Ricorso 24 CFU.

Curriculum vitae

Maturità scientifica.
Laurea in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - tesi in Diritto Privato (rel. Prof. Guido Alpa)
2008 Avvio attività.
Dal 2010 al 2015 ha svolto attività legale per la federazione GILDA-ANPA-UNAMS
Dal 2010 al 2016 è stato ufficio legale della Metropol Security coop. a società con oltre 15 dipendenti operante nel settore della vigilanza, per la quale ha svolto una intesa attività nel recupero credito e nel contenzioso lavoristico.
Nel 2015 ha ottenuto le prime sentenze in Italia di immissione in ruolo del personale ATA e docente della Scuola Pubblica (TRIBUNALE LOCRI, N. 808/2015 – TRIBUNALE LOCRI, N. 1015/2015) - pubblicazione delle sentenze e commenti sulle prime testate giuridiche nazionali on line, su testate regionali, e nazionali (IL MANIFESTO).
E' difensore di diverse Pubbliche Amministrazioni.

Disponibilità

Da Lunedì a Venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:30

Approfondimenti

Nota a Tribunale Locri, 15 aprile 2015, n. 808

(di Avv. Domenico Sergio Ammendolea)

Il risarcimento del danno da “precariato”, nella sentenza in commento, viene ritenuto dal Giudice del Lavoro di Locri misura inidonea, rispetto ai parametri indicati dall’Accordo Quadro Comunitario, recepito dalla Direttiva 99/60/CE.

Il Tribunale cita in proposito una sentenza dei giudici di Piazza Cavour (Cass. Sez. Un., sentenza 10 gennaio 2006, n. 1419), secondo cui, specie nel diritto del lavoro, “la tesi, che considera la tutela per equivalente del diritto soggettivo come la regola e la tutela specifica come l’eccezione, non può essere condivisa”.

Appare pregevole lo sforzo compiuto dal Tribunale di Locri, che si rifà alla pronuncia del Tribunale di Napoli (autore del rinvio pregiudiziale alla CGCE), di interpretare teleologicamente la normativa interna di settore, con un’esegesi condotta alla luce della Direttiva in questione e mirata al conseguimento dell’obiettivo indicato da quest’ultima.

Prendendo le mosse dalla scarsa considerazione che la Corte di Giustizia UE, nell’ormai nota sentenza Mascolo del 26 novembre 2011, accorda al principio consacrato nell’art. 97 Cost., il quale “non figura neppure tra le disposizioni interne rilevanti”, il Luciano d’Agostino individua nelle Graduatorie ad Esaurimento un meccanismo di reclutamento in grado di soddisfare pienamente il requisito concorsuale postulato dalla citata norma costituzionale. Un meccanismo che rientra a pieno titolo tra quelle deroghe espresse dall’inciso “salvi i casi previsti dalla legge” contenuto nell’art. 97 della Costituzione. Del resto, una deroga è rappresentata egregiamente anche dall’art. 5, comma 4-bis, del n. 368/2001, decreto attuativo (ma non completamente) dell’Accordo Quadro comunitario, che secondo il Tribunale di Locri è disposizione in grado di involgere, quale conseguenza del superamento dei 36 mesi di lavoro ivi contemplata, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra la ricorrente e la pubblica amministrazione scolastica.

Di “costituzione”, precisa il Giudice del Lavoro, e non già di “conversione” si tratta, atteso che quest’ultima, come precisato dalla stessa giuriprudenza di legittimità (Cass. 29 maggio 2013, n. 13404), consiste nel meccanismo connesso alla declaratoria di nullità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro, laddove, prosegue il Tribunale di Locri, nel caso di specie, i contratti, stipulati su posto vacante e disponibile ( “organico di diritto”), ai sensi dell’art. 1, lett. a), 13 dicembre 2000, n. 430, non sono affetti da alcun vizio genetico, e sono, per contro, perfettamente legittimi, sul piano della loro rispondenza alla normativa (speciale) interna.

Va detto per inciso che lo specifico settore scolastico è stato per anni affrancato dalla tutela prevista dall’Accordo Quadro CES-UNICE-CEEP, stante l’assenza della misura ostativa rappresentata dalla previsione di un tetto massimo all’inanellamento di contratti a termine voluta dalla clausola 5 della Direttiva 99/70/CE.

L’art. 5, comma 4-bis, n. 368/2001 viene così eretto dal Tribunale della città di Zaleuco al rango di supremo garante della compatibilità tra le disposizioni interne e quelle comunitarie, ruolo che si evinceva dalle dichiarazioni (ritrattate dinanzi ai giudici nazionali) che la ballerina Avvocatura dello Stato aveva reso dinanzi alla Corte di Lussemburgo nel corso della causa C-3/10 (Affatato, § 48), di talché la norma diviene espressione di una “disciplina speciale a copertura costituzionale e comunitaria, ai sensi dell’art. 117, comma 1, della Costituzione e dell’art. 97, comma 3, 2° parte, della Costituzione”.

Insomma, avendo il Legislatore eliminato il risarcimento del danno, delle due l’una: o si ritiene che l’avente diritto possa accedere alla tutela specifica, o vi è un’evidente violazione della direttiva comunitaria di cui si tratta, con conseguente responsabilità dallo Stato italiano per mancata (o inesatta) trasposizione della stessa.

Titoli

Attestazione di Expertise in Diritto Civile rilasciata da 4cLegal

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