La protezione giuridica dei soggetti deboli: avvocato risponde
- Consulenza legale per amministrazione di sostegno
- Istituto della curatela: chi è l’ inabilitato?
- Tutela: come trovo l’ avvocato?
- Rivolgiti all’ avvocato civilista
- Infermità fisica o mentale? chiedi all’ avvocato civilista
- Il ruolo dell’amministratore di sostegno
- Chi firma un atto? la consulenza dell’ avvocato
- Avvocato di fiducia per la nomina del curatore
- Quando viene nominato un tutore?
- Il tutore per i minori: assenza dei genitori
Il nostro ordinamento contempla tre differenti strumenti giuridici di protezione per i soggetti deboli: l'Amministrazione di Sostegno, l'Interdizione, l'Inabilitazione.
Quando si applica l’uno o l’altro? C’è un livello di intervento nella sfera giuridica delle persone che varia a seconda delle necessità ed esigenze da tutelare, in tal modo le limitazioni non sono tutte uguali ma mutano a seconda del soggetto: si pensi al minore di età che no n abbia i genitori, all’infermo di mente, alle persone con patologie solo fisiche che non possono svolgere determinate attività, o agli interdetti giudiziali, ovvero coloro ai quali, a seguito di una condanna in sede penale, la legge limita alcune facoltà.
In tutti questi casi c’è bisogno del supporto o assistenza di tutori, amministratori e curatori.
Consulenza legale per amministrazione di sostegno
L’istituto dell’amministrazione di sostegno è stato introdotto nel nostro ordinamento mediante la legge n. 6 del 2004, con l’obiettivo di fornire uno strumento flessibile di tutela.
Lo scopo perseguito dal legislatore è stato quello di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità d’agire, i soggetti privi in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana. Proprio per questo, l’amministrazione di sostegno può essere disposta anche là dove sussistano solo esigenze di cura della persona, non essendo finalizzata esclusivamente a proteggere interessi di natura patrimoniale. Si pensi ad una persona anziana di età che necessita di un aiuto per svolgere le sue attività quotidiane, pur essendo completamente in grado di intendere e di volere
L'art. 404 del Codice Civile è dedicato all’"Amministrazione di sostegno". Esso dispone che: ""La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un Amministratore di Sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio". Questo istituto ha quindi la finalità di tutelare persone che hanno una ridotta capacità di agire e che sono prive in tutto o in parte della loro autonomia.
Infermità fisica o mentale? Chiedi all’ avvocato civilista
Spesso si chiede agli avvocati specializzati nel settore della tutela alle persone se si possa nominare un amministratore di sostegno soltanto qualora l’infermità o menomazione fisica si estenda anche al profilo psichico, poiché il disagio fisico potrebbe essere colmato con altri strumenti legali, come spesso avviene nel caso della madre che conferisce procura o mandato alla propria figlia affidandole il compito di ritirare la pensione all’Ufficio postale, di firmare gli atti al suo posto o di gestire i suoi conti correnti. Inoltre, l’applicazione della tutela in commento comporterebbe una sorta di inammissibile rinuncia alla propria capacità di agire o a parte di essa.
Dunque, una persona che ha problemi di mobilità ma, capace di intendere e di volere, può nominare un amministrazione di sostegno?
La risposta è Sì perché, in realtà, si ritiene preferibile che l’amministratore di sostegno possa essere nominato anche in favore di una persona affetta da meri problemi fisici, ma completamente in grado di intendere e di volere.
Non a caso, come già anticipato, l’amministratore di sostegno può essere nominato non solo per lo svolgimento di attività negoziali, ma anche per assistenza nella vita quotidiana e inoltre c’è la possibilità che determinate attività possano essere svolte sia dall’amministratore sia dal soggetto beneficiario, se espressamente previsto dal decreto di nomina del giudice.
Il ruolo dell’amministratore di sostegno
L’amministratore viene nominato con decreto del giudice tutelare, unico competente in materia di amministrazione di sostegno, che ha efficacia immediata, ma è bene sottolineare che per l’assunzione dell’incarico da parte dell’amministratore è necessario il suo preventivo giuramento.
Il Ruolo dell’Amministratore di Sostegno può essere ricoperto sia da un familiare sia da un terzo e dunque, per esempio, da un Avvocato, che certamente potrà darti suggerimenti in materia. Il ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno deve avere determinati requisiti previsti dalla legge e può essere presentato d’Ufficio da parte di alcune Autorità (come per esempio dalla USL) oppure dagli stessi familiari, in proprio o tramite l’assistenza di un Avvocato. La successiva nomina dell’Amministratore di Sostegno avviene da parte del Tribunale del luogo dove risiede la persona da sottoporre ad Amministrazione.
L’amministratore di Sostegno si occupa quindi di gestire il patrimonio nell’interesse dell’Amministrato, il quale però rimane capace di compiere tutte le attività di ordinaria amministrazione e può compiere da solo tutte le attività da svolgersi nel quotidiano. È possibile che l'amministratore di sostegno riceva poteri di intervento in sostituzione del beneficiario oppure poteri di intervento in assistenza del beneficiario. Si tratta quindi di una protezione "misurata" sulla base del reale bisogno della persona e che deve essere svolta da una persona di fiducia e competente, ciò, ovviamente, nell’interesse dello stesso beneficiario. Per questo si consiglia spesso di affidarsi ad un avvocato civilista esperto nella materia.
Chi firma un atto? La consulenza dell’ avvocato
La risposta a questa domanda molto frequente posta agli avvocati, dipende dal contenuto del decreto di nomina emesso dal giudice tutelare. Come anticipato si tratta di un elenco delle attività differenziate tra quelle che il beneficiario può fare da solo, quelle che deve per forza compiere l’amministartore, e quelle che devono compiere insieme.
Quando, ad esempio, il giudice decide che la vendita di una casa non può essere fatta dal beneficiario, allora l’atto di compravendita per avere valore dovrà essere firmato dall’amministratore che sostituisce il consenso dell’assistito. Se invece il giudice decidesse che per l’acquisto di un’automobile sia sufficiente la semplice assistenza dell’amministratore, e non la sua sostituzione, allora sarà necessario che l’atto venga firmato da entrambi.
Non può essere deciso a priori, poiché dipende da ciò che deciderà il giudice con il decreto di nomina, ma un avvocato civilista di forte competenza nella materia sarebbe in grado di fornirti una visione più completa sul tuo caso di specie e attraverso una consulenza consigliarti cosa fare.
Istituto della Curatela: chi è l’ inabilitato?
L'art. 415 c.c. intitolato "Persone che possono essere inabilitate" stabilisce che: " il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi"".
Avvocato di fiducia per la nomina del curatore
Come è evidente le patologie sono sicuramente più gravi ed inabilitanti rispetto a quelle previste dall’articolo 404 del Codice Civile, e renderanno necessaria non la nomina di un semplice Amministratore di Sostegno ma di un Curatore. Tuttavia, così come nell’amministrazione di sostegno, anche la persona inabilitata mantiene la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione e può, con l'assistenza del curatore, riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego o stare in giudizio sia come attore sia come convenuto. Invero, per tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è necessario il consenso del curatore che, a sua volta, necessita dell’autorizzazione del Giudice tutelare. Anche la figura del Curatore può essere svolta da un familiare oppure da un Avvocato nominato dal Tribunale o semplicemente incaricato dagli stessi familiari dell’inabilitato di provvedere alla redazione degli atti necessari per ottenere la nomina di Curatore.
Tutela: come trovo l’ avvocato?
L'art. 414 c.c. intitolato "Persone che possono essere interdette" stabilisce che "Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono Interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione". Per la loro protezione sarà quindi nominata una persona specifica che assume l’incarico di Tutore. Detta misura è la più estrema e si applica solo in via residuale quando il beneficiario è completamente incapace di provvedere a sé stesso ed ai propri interessi.
In questi casi la consulenza con un esperto legale è fondamentale, ma cercare un professionista per tutelare la tua delicata posizione personale o quella di un tuo familiare può richiedere molto tempo e soprattutto un po’ di esperienza nel settore per evitare di affidarsi all’avvocato sbagliato. Questo portale può offrirti un aiuto nella ricerca. Anche solo per conoscere i costi di una consulenza legale e ottenere un preventivo, puoi trovare un avvocato gratis attraverso questo portale.
Quando viene nominato un tutore?
Il Tutore ha il compito di rappresentare la persona in tutti gli atti civili e ne amministra i beni con più ampie e maggiori facoltà di agire rispetto all’Amministratore di Sostegno e al Curatore anche se, come loro, dovrà sempre dare conto del suo operato al Giudice Tutelare di riferimento. Anche la figura del Tutore può essere ricoperta da un familiare, da un parente oppure da un Avvocato nominato d’Ufficio dal Tribunale o segnalato dagli stessi familiari che dunque anche in questo caso, possono avvalersi del professionista esperto in materia per redigere tutti gli atti necessari ad avviare l’Istituto della Tutela.
Il tutore per i minori: assenza dei genitori
Quando i genitori di un minore non possono prendersi cura del proprio figlio, ad esempio perché sono deceduti entrambi e il minore è orfano, perché il giudice li ha sospesi dall’esercizio della responsabilità genitoriale, oppure in caso di lontananza per lavoro o per altri motivi, allora può essere nominato un tutore al quale vengono attribuiti una serie di poteri-doveri per la cura del minore. Questo soggetto si sostituisce completamente ai genitori, e spesso anche a livello affettivo, quindi amministrerà il patrimonio del minore, adotterà le scelte giuste per lui, ad esempio in riferimento all’accettazione di un eredità, ad una donazione, alla vendita di un bene.
La sua attività sarà costantemente monitorata dall’autorità giudiziaria, proprio per tutelare al massimo le esigenze e gli interessi del minore.
Rivolgiti all’ Avvocato civilista
Capire quando è necessaria una tutela, una curatela o un’amministrazione di sostegno non è semplice, e bisogna valutare contemporaneamente più elementi, primo fra tutti la capacità di intendere e di volere dei soggetti. Ma, tale valutazione va fatta soprattutto a livello legale, cioè in relazione al compimento di atti, di assunzione di responsabilità civile o penale. In virtù di ciò, è consigliabile affidarsi ad uno specialista che sia competente e che riesca ad inquadrare il tuo caso nell’una o nell’altra misura di aiuto.
Se dunque necessiti di presentare domanda per la nomina di un Amministratore di Sostegno, di un Curatore o di un Tutore può esserti utile una consulenza con un Avvocato Specializzato. L’Avvocato Specializzato in Tutele e Curatele Ti saprà consigliare al meglio su come richiedere la nomina di un Amministratore di Sostegno, di un Curatore o di un Tutore o, ancora, potrà lui stesso ricoprire tali ruoli al fine di poter proteggere e soddisfare al meglio gli interessi del beneficiario, della sua famiglia o dei suoi parenti. Su questo portale hai la possibilità di contattare un avvocato economico, al quale richiedere una consulenza e un preventivo per l’assistenza al tuo caso specifico.
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